Art. 11.
(Finanziamento).

      1. L'Istituto è finanziato a valere sulle risorse del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
      2. L'Istituto si avvale altresì di risorse erogate da enti pubblici regionali e locali, e da associazioni, fondazioni ed altri soggetti privati, anche stranieri.